Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 28/11/1996 n. 608

32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attivita' e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, enro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalita' dei predetti lavoratori, possono organizzare altresi' appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma, 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dopo le parole: ''e degli operatori turistici'' sono inserite le seguenti: ''nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto'' e dopo le parole: ''31 dicembre 1997'' sono inserite le seguenti: ''e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996''.

37. Il fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e' incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n, 223, le parole: ''preventiva comunicazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione''.

39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonche' a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, e sucessive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451; riale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5. - Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986 n. 64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordiprovinciali debbono prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici conenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989 n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Art. 6. - Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.

1. Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposi-

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio l994 n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987 n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Art. 7. - Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis

 

Pagina 7/13 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional